Vai al contenuto
Home » Organizzazione

Organizzazione

L’art. 12 comma 1 del Codice della protezione civile afferma che è funzione fondamentale dei Comuni lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza.

Per lo svolgimento di queste funzioni, i Comuni provvedono, con continuità (cfr. art. 12 comma 2 del Codice della protezione civile):

  1. all’attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione dei rischi;
  2. all’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
  3. all’ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell’azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all’approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l’espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali di protezione civile;
  4. alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
  5. alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;
  6. al verificarsi delle situazioni di emergenza, all’attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;
  7. alla vigilanza sull’attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
  8. all’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Inoltre, sulla base di quanto previsto al comma 1 dall’art. 6 della legge regionale n. 53/2019 (Sistema regionale di protezione civile), rientrano tra i compiti specifici del Comune, anche:

  1. La rilevazione, la raccolta, l’elaborazione e l’aggiornamento dei dati rilevanti per la protezione civile, raccordandosi con la Regione.
  2. La predisposizione e l’attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza. Detta funzione può essere esercitata anche attraverso le unioni, ovvero ulteriori forme associative intercomunali, ai sensi degli articoli 30 e seguenti del d.lgs. 267/2000. Le proposte di piano di protezione civile e di relativo modello di intervento, che devono prevedere, tra l’altro, l’approntamento di aree e strutture attrezzate per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza, sono realizzate in totale autonomia dai comuni stessi tenendo conto delle specificità organizzative, territoriali operative e delle relative dotazioni e trasmesse alla Protezione civile regionale sia in formato cartaceo che magnetico per il relativo parere consultivo obbligatorio, rispetto alle linee guida regionali, corredato da eventuali osservazioni;
  3. La vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti, ivi compresi quelli assicurati dalla polizia municipale, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera b);
  4. L’informazione della popolazione sui rischi presenti sul proprio territorio e sui comportamenti da seguire in caso di evento anche in base alla pianificazione locale di emergenza;
  5. L’attivazione degli interventi a livello comunale di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi e all’approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessari;
  6. La predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile.

Le componenti proprie del sistema comunale di protezione civile sono:

Il sistema comunale di protezione civile è costituito da una struttura operativa capace di svolgere, nella realtà comunale, ogni attività di protezione civile, sia in situazione ordinaria che in emergenza.

A tal fine, nel presente Piano è individuata la struttura di coordinamento che supporta il Sindaco nella gestione dell’emergenza già a partire dalle prime fasi di allertamento.

Il coordinamento delle attività di protezione civile viene garantito fin dalle prime fasi dell’emergenza dall’attivazione del Presidio Operativo e del Presidio Territoriale.

Qualora l’emergenza dovesse richiederlo, il Presidio Operativo può assumere una composizione più articolata, in grado di far fronte alle diverse problematiche connesse all’emergenza, con l’attivazione del Centro Operativo Comunale e la convocazione delle funzioni di supporto.

Per garantire il coordinamento delle attività di protezione civile, in particolare nelle situazioni di emergenza prevista o in atto, il Sindaco dispone della struttura comunale e si avvale delle competenze specifiche delle diverse strutture operative di protezione civile presenti sul territorio, tra cui il volontariato locale e le aziende erogatrici di servizi essenziali.

Skip to content