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Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2022

Si riporta di seguito il testo dell’Ordinanza Sindacale n. 8/2022 con la quale viene dichiarato, sul territorio comunale di Martina Franca, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2022, in osservanza della legge n. 353/2000, della legge regionale n. 7/2014, della legge regionale n. 38 del 12/12/2016 ed in ottemperanza al D.P.G.R. n. 177/2022.

IL SINDACO 

Letta la nota prot. 30886 del 12.05.2022 della Regione Puglia – Sez. Protezione Civile afferente gli adempimenti previsti dal D.P.G.R. n. 177 del 04.05.2022 (pubblicato sul BURP Regione Puglia n. 52 suppl. del 09.05.2022), ai sensi delle L. 353/2000, L.R. 38/2016, L.R. n. 53/2019, il quale Decreto dichiara lo stato di grave pericolosità per gli incendi in tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2022 fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Letto l’art. 54 del D.Lgs 267/2000;

Considerato che per lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incombe, con l’approssimarsi della stagione estiva e quindi di calura e di scarsità di precipitazioni atmosferiche, il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti di vario genere;

Considerato, altresì, che l’eventualità di tali fatti potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità nonché alle aree pubbliche e private;

Rilevato che le cause del deprecato fenomeno sono in gran parte imputabili all’abbandono dei predetti fondi, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria della conduzione degli stessi;

Ravvisata la necessità di emanare provvedimenti atti a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare, nel contempo la pubblica e privata incolumità, nonché l’emissione in atmosfera di anidride carbonica;

 Letto il T.U.L.P.S. n. 773 del 18 giugno 1931 e s.m. e i.

 ORDINA

Ferme restando le disposizioni espressamente previste dall’art. 59 del T.U.L.P.S.:

  1. Ai proprietari, conduttori, affittuari, Enti Pubblici e privati, gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni, aree boscate, a pascolo, ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolti e/o abbandonati, di attenersi alle disposizioni contenute nella DPGR n. 177 del 04.05.2022, nonché delle Linee Guida contenute nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente. In particolare di eseguire le attività di prevenzione incendi nel rispetto delle disposizioni dettate dalla L.R. n. 38 del 12.12.2016, di cui di seguito si riporta l’art. 3: 

L.R. 38 del 12.12.2016 – art. 3

  • Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all’interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno. 
  • I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l’obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione , in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. 
  • I proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, hanno l’obbligo di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco. 
  • I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo. 
  • I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l’obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. 
  • All’interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e di quelle regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall’ente di gestione.
  1. Nel rispetto delle disposizioni contenute all’art. 2 della predetta DPGR n. 177 del 04.05.2022, nel periodo di grave pericolosità incendi in tutte le aree della Regione a rischio incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30.012.1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell’art. 3 della L. 353/2000, è tassativamente vietato:

 Art. 2 della DPGR n. 177 del 04.05.2022

  • accendere fuochi di ogni genere;
  • far brillare mine o usare esplosivi;
  • usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
  • usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o  inceneritori che producano faville o brace;
  • tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche o private;
  • fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese, e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
  • esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
  • transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;
  • transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
  • abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

AVVISA

  1. che sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale di Martina Franca è possibile visionare il testo completo della DPGR n. 177 del 04.05.2022 in allegato alla presente Ordinanza.
  2. Che per le infrazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, salva ed impregiudicata l’azione penale, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall’art. 6 della DPGR n. 177 del 04.05.2022, pubblicato sul BURP n. 52 del 09 maggio 2022, estinguibili con le modalità previste dalla L. n. 689/81.
  3. Che le Forze dell’ordine, la Stazione Carabinieri – Forestale, il Comando di Polizia Regionale ed il Comando di Polizia Locale sono incaricati di vigilare sull’osservanza della presente Ordinanza perseguendo i trasgressori a termini di legge. A norma dell’art. 3, comma 4 della L. 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro gg. 60 dalla pubblicazione e/o notifica al TAR – Puglia.

In alternativa, al termine di gg. 120 dalla pubblicazione e/o notifica potrà essere proposto ricorso straordinario al presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.07.1993 (G.U. n. 176 del 29.07.1993).

DISPONE

Di questa ordinanza, la notifica, nei modi e nei termini di legge, da parte dell’ufficio Archivio di questo Ente a tutti i Comandi di Polizia sopra menzionati e interessati, nonché la pubblicizzazione a mezzo manifesti murali negli appositi spazi previsti e la pubblicazione all’albo pretorio online di questo Ente, nonché alle seguenti Associazioni di categoria interessate:

  1. Confagricoltura – Via Taranto n. 31, 74015 Martina Franca
  2. Coldiretti – Via Bainsizza, 74015 Martina Franca
  3. C.I.A. – Via Toniolo, pal. C, 74015 Martina Franca

 

il Sindaco
Francesco ANCONA

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